GIUSNATURALISMO. Terminologia e Definizioni (D. De Rotti)

La  carrellata di definizioni che seguono sono fondamentali  nel dibattito giusnaturalista (es. 1, 2, 3, 4) . Possono però differire da definizioni degli stessi termini proposte da culture giuspositiviste, ma anche da alcune interpretazioni più di tipo libertario (*) che liberale classico.

DIRITTI NATURALI
I diritti naturali si identificano nell’istintivo rispetto di ogni essere umano nei confronti degli altri soggetti della propria comunità (intesi quindi, per semplicità di esempio, come amici, compagni etc.). Non si tratta, quindi, di pretese di ricevere qualcosa che non si  ha, bensì di rispetto di se stessi e di ciò che si ha già.

DIRITTI DELL’INDIVIDUO
I diritti naturali del cui rispetto dovrebbe godere qualunque individuo sarebbero, in ordine gerarchico: la vita (intesa sia come incolumità che come aspirazione ad autorealizzarsi),  la libertà personale, la proprietà privata e la salute. Gli ultimi tre sono in realtà impliciti nel primo. Da questi quattro ne derivano poi per deduzione molti altri.

INDIVIDUO
Individuo è ogni essere umano. Però la difesa dell’individuo da parte di una comunità è facilitata, ed in parte giustificata, se l’individuo è individuato, ovvero identificato. La ovvia necessità pratica trova immediata corrispondenza nell’etica naturale. Quella che assume l’identificazione di un individuo (chi sei? come ti chiami?) come il primo passo per l’accettazione in una comunità.

PENA
La difesa dei diritti è attuabile mediante l’utilizzo dello strumento pena. La pena dovrebbe essere costituita sempre da tre parti: risarcimento (del danno causato), rimborso (delle spese di giustizia ed eventuale detenzione) e deterrenza [1]. Se il reo non ha la disponibilità economica (diritto gerarchicamente inferiore alla libertà personale) per farvi fronte, dovrebbe quindi essere soggetto a detenzione ai fini di lavoro remunerato finché non ripaga l’intera pena [2].

DIRITTI DEL CITTADINO
I diritti classici dei cittadini, ovvero degli individui accettati definitivamente come parte di una comunità, sono i cosiddetti diritti politici, cioè la facoltà di partecipare alle decisioni amministrative della comunità.
È però innegabile anche l’esistenza di un sentimento naturale, cioè istintivo, all’interno di una comunità così definita, che viene identificato come solidarietà.  Cioè l’istinto di aiutare collettivamente un membro colpito da imprevisti che ne potrebbero pregiudicare l’incolumità (salute e sopravvivenza). Ma perché tale aiuto sia conforme al giusnaturalismo, esso dovrebbe replicare effettivamente le modalità di erogazione della comunità elementare (prestito indiretto – vedere più sotto e nella voce specifica).

CITTADINO (*)
Dovrebbe essere cittadino (quindi beneficiare non solo del rispetto, ma anche della solidarietà della comunità, nonché della possibilità di partecipare alle scelte amministrative della comunità)  chiunque abbia ambedue questi requisiti:
– abbia dimostrato di saper vivere e convivere nella società (jus culturae). Dovrebbe essere questo l’obiettivo della scuola dell’obbligo.
– sia soggetto, una volta raggiunte le condizioni di autosufficienza economica, al pagamento delle imposte (vedere voce apposita) alla comunità. Perché le imposte sono appunto ciò che permette la garanzia dei diritti succitati.

I minori presenti nel territorio sono considerabili tutti cittadini in potenza (alla soddisfazione di quanto sopra), perciò aventi diritto sia a solidarietà che a tutela (anche rispetto ai propri genitori se colpevoli di soprusi o se autodichiarantisi inadeguati).

Da quanto sopra, la cittadinanza risulterebbe acquisita per:
. I nati sul territorio da cittadini (jus soli + jus sanguinis). È normalmente considerato garanzia dei due requisiti sopra.
. I nati sul territorio da non cittadini (solo ius soli) o contrario (solo jus sanguinis) purché dotati di jus culturae adeguato (cioè anche acquisito in paesi di cultura simile, oltre la conoscenza della lingua italiana).
. Tutti gli altri: un certo numero di anni di residenza senza reati e con contribuzione fiscale (*).

Secondo logica, la residenza nel paese dovrebbe comunque essere condizione necessaria sia per l’esercizio dei diritti politici che per il ricorso alla solidarietà della comunità.

SOLIDARIETÀ’ (*)
Al fine di evitare arbitrio politico, parassitismo ed ingiustizie, nonché impedire sprechi, ma anche per replicare l’etica sociale naturale, la solidarietà non si dovrebbe esprimere come regalìa, bensì come prestito d’onore. E mai come versamento diretto al cittadino, bensì come acquisto del prodotto o servizio di cui necessita al fine di vita, salute e reintegrazione attiva nella comunità (sistema dei buoni).

————————————–

Qui per i commenti

e Qui per accedere all’opera completa.

NOTE

(*) Queste definizioni differiscono dall’interpretazione “libertaria” per tutto ciò che concerne il riferimento a tributi, cioè alla possibilità dell’istituzione spontanea di una “cassa comune” o di “collette” nell’ambito organizzativo di una comunità spontanea elementare.

[1] Quota definibile economicamente, la cui soggettività andrebbe evitata mediante la giurisprudenza, ed in assenza di questa da giuria popolare.

[2] Questa è la concezione di pena con cui Beccaria convinse i governi di mezza Europa ad abolire la pena di morte, in quanto meno deterrente e meno utile della pena detentiva.

GIUSNATURALISMO. Terminologia e Definizioni (D. De Rotti)

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Chiudi il menu
×
×

Carrello