ASSOCIAZIONE

Articolo 1 – Denominazione

1. Oggi 13 dicembre 2013 in Bologna, è costituita un’associazione culturale denominata “Il dito nell’occhio”.

Articolo 2 – Sede

2. L’Associazione ha sede in Bologna.

Articolo 3 – Scopo

3.1 L’Associazione non ha fini di lucro ma scopi culturali e in particolare lo scopo di promuovere la diffusione della cultura liberale e la riduzione del ruolo dello Stato nell’economia e nella vita dei cittadini.
3.2 A mero titolo esemplificativo, gli scopi istituzionali dell’Associazione potranno venire perseguiti mediante:
l’organizzazione di corsi, convegni, eventi, esposizioni e altre manifestazioni di valenza culturale;
la creazione, l’edizione, la pubblicazione, l’affissione e la distribuzione di materiali divulgativi e scientifici a stampa e/o in formato elettronico;
la collaborazione con altre associazioni nonché con Partiti Politici ed Istituzioni.
3.3 L’Associazione potrà inoltre compiere qualunque operazione che sia strumentale, connessa o utile al perseguimento dello scopo sociale in conformità alle leggi vigenti.

Articolo 4 – Durata

4. La durata dell’Associazione è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga od anticipato scioglimento dal parte dell’Assemblea dei soci.

Articolo 5 – Categorie ed obblighi degli associati

5.1 Gli associati si dividono in soci fondatori e soci ordinari.
5.2 Tutti gli associati sono tenuti al pieno rispetto dello Statuto che deve essere accettato all’atto dell’ammissione.

Articolo 6 – Soci fondatori

6. I soci fondatori sono:
Andrea Babini nato a Bologna il 12 giugno 1966;
Francesco Baiesi nato a Bologna il 11 marzo 1985;
Stefano Ballanti nato a San Giovanni in Persiceto (BO) il 23 giugno 1975;
Andrea Cavallini nato a Mirandola (MO) il 21 dicembre 1963;
Vincenzo Marchetti nato a Bologna il 3 maggio 1968;
Paolo Mennuti nato a Torino il 24 marzo 1970;
Roberto Natali nato a Bologna il 8 giugno 1950;
Danilo Perini nato a Ferrara il 10 ottobre 1985;
Francesco Perrone Capano nato a Napoli il 2 febbraio 1972;
Alberto Piovani nato a Bologna il 11 giugno 1964.

Articolo 7 – Soci ordinari

7. Sono soci ordinari le persone fisiche, italiane ed estere, nonché le persone giuridiche, associazioni, enti ed organismi pubblici e privati, italiani ed esteri, che condividano le finalità di cui al precedente articolo 3 e che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Organi dell’Associazione

8. Sono organi dell’Associazione:
1) il Consiglio Direttivo;
2) l’Assemblea.

Articolo 9 – Consiglio Direttivo

9.1 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
I membri del Consiglio Direttivo, la cui maggioranza deve essere scelta tra i soci fondatori, sono eletti dall’Assemblea.
9.2 Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario dell’Associazione.
9.3 Il Consiglio Direttivo può delegare i suoi poteri salvo quelli che la legge e lo Statuto riservano espressamente al Consiglio stesso, al Presidente e al Vice Presidente.
9.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei suoi componenti.
9.5 Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
9.6 Delle adunanze è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da inserirsi nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
9.7 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione dei poteri riservati all’Assemblea e tra gli altri:
– redige il bilancio consuntivo annuale;
– convoca le Assemblee e ne formula l’ordine del giorno;
– stabilisce l’ammontare delle quote associative;
– decide i provvedimenti relativi a incompatibilità concernenti i Soci e la loro radiazione.

Articolo 10 – Assemblea

10.1 L’Assemblea è l’adunanza di tutti i soci e ciascun socio ha diritto di voto. Il voto è personale, eguale, libero e palese.
10.2 Il voto è personale, eguale, libero e palese. Tuttavia, ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ad altro socio. Ciascun socio in Assemblea può rappresentare al massimo un altro socio.
10.3 L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, con qualsiasi mezzo idoneo anche per posta elettronica, almeno una volta l’anno e ha le seguenti competenze:
– approva il bilancio consuntivo;
– elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
– approva le modifiche allo Statuto;
– delibera le azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo;
– delibera lo scioglimento e la proroga della durata dell’Associazione.
10.4 L’Assemblea è convocata anche quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.
10.5 l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che per le modifiche allo Statuto per i quali occorre la presenza dei 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo per l quali occorre il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
10.6 Presiede l’Assemblea il Presidente dell’Associazione ovvero, in sua assenza, il Vice Presidente o in assenza anche di quest’ultimo, il socio più anziano.
10.7 Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 11 – Presidente e Vice Presidente

11.1 Il Presidente:
a)rappresenta legalmente l’Associazione e può porre in essere, senza il consenso del Consiglio Direttivo, unicamente atti di ordinaria amministrazione;
b)è garante dell’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo;
c) svolge tutte le funzioni previste dalla legge;
d)presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
e)rappresenta l’Associazione nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e dei terzi.
11.2 Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente per sua delega o in caso di impedimento o di assenza. L’impedimento o l’assenza possono essere certificati dal Vice Presidente e dal Segretario congiuntamente.
11.3 In caso di impedimento o di assenza del Presidente, il Vice Presidente è abilitato a compiere ogni attività necessaria per la vita dell’Associazione.

Articolo 12 – Patrimonio sociale

12.1 Il patrimonio sociale costituisce il fondo comune ed è composto da:
a) quote sociali e altri contributi degli associati;
b) beni acquisiti dall’Associazione;
c) contributi, erogazioni, donazioni e lasciti di soggetti pubblici o privati;
d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.
12.2 I soci e i loro eredi o successori legali non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale né pretenderne una quota in caso di recesso, esclusione o comunque, di cessazione per qualunque altra causa del rapporto associativo.

Articolo 13 – Scioglimento

13.1 Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con la maggioranza sopra prescritta.
13.2 In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più Liquidatori fissandone i poteri.
13.3 L’eventuale patrimonio residuo è devoluto per scopi analoghi a quelli sociali.
13.4 Lo scioglimento potrà altresì avvenire, con gioia e soddisfazione di tutti i soci fondatori, nel momento in cui lo scopo dell’associazione indicato all’ articolo 1.1 del presente statuto sia stato raggiunto.

Articolo 14 – Esercizio sociale

14.1 L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno
14.2 Entro il 31 (trentuno) marzo dell’anno successivo l’Assemblea approva il bilancio consuntivo.

Articolo 15 – Controversie

15. Le eventuali controversie tra i soci e tra questi e gli Organi sociali saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna con espressa esclusione di qualsiasi Foro concorrente o alternativo.

Articolo 16 – Rinvio

16. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre Leggi in materia.

Bologna, lì 13 dicembre 2013.
I soci fondatori.

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