LA DEFINIZIONE
Sussistono due diverse definizioni, per certi versi antitetiche. La prima vede il federalismo come patto giuridico ed istituzionale tra entità autonome (es: Wikipedia [1]). La seconda vede la condizione di autonomia come pianificata e delegata agli enti locali (devoluzione) da un potere centrale (es: Treccani [2]).
La realtà è che l’origine delle attuali istituzioni definite come federali (qui l’elenco) può essere di ambo i tipi. Ciò che osserviamo probabilmente è la deplorevole tendenza del potere centrale ad aumentare progressivamente il proprio potere a discapito di quello locale, indipendentemente dall’origine.
Restano comunque validi i concetti di:
– patto (foedus) espresso attraverso una costituzione federale.
– entità locali autonome.
IL PATTO
Tale patto sarebbe la Costituzione federale, e ad essa è associato un architettura istituzionale federale (governo), ed una legislazione federale (a volte comprendente un elenco di diritti inalienabili, a volte no).
Ampliamenti di tale patto vanno concordati unanimemente, altrimenti restano accordi individuali tra le diverse entità.
LE ENTITÀ
La dimensione di tali entità non è definita. In Svizzera sono costituite dai cantoni, che sono più piccoli delle nostre province. Ma in realtà, gran parte dell’attività amministrativa, ed in particolare quelle fiscale, è affidata ai Comuni.
Negli Stati Uniti, o in Australia, le entità autonome sono gli Stati, dell’ordine di grandezza di decine di Svizzere, ovvero di centinaia di cantoni.
In Italia, la proposta dei federalisti è stata varia. Ultimamente il più importante movimento federalista (quello di Carlo Lottieri, qui) propone come entità autonome, da unirsi eventualmente in un nuovo patto costituente, le attuali Regioni amministrative.
L’AUTONOMIA
L’estensione dell’autonomia delle entità locali nei diversi esempi attuali è varia. I principi ispiratori dei movimenti federalisti vorrebbero però come
– delegati alle istituzioni federali: attività militare e rapporti con l’estero.
– delegati alle istituzioni locali: sistemi e prelievi fiscali, amministrazione di tutto ciò che è riferibile a comunità locali (proprietà pubbliche, urbanistica, servizi di sorveglianza locale).
I movimenti liberali classici aggiungono a questi principi la ripetizione a livello sovralocale di tutte le istituzioni locali, ma solo con compiti di sorveglianza (intesa sia come confronto amministrativo che come rispetto del patto giuridico – spec. diritti individuali) di queste ultime. Questo approccio è quello tipicamente liberalista della separazione dei poteri ai fini di sorveglianza (check and balance).
I PRINCIPI ISPIRATORI, NELL’INTERPRETAZIONE LIBERTARIA
I vantaggi delle istituzioni federaliste secondo l’approccio libertario sarebbero:
a- La dimensione ridotta permetterebbe una democrazia maggiormente diretta, e quindi istituzioni più etiche secondo i principi contrattualisti del liberalismo classico.
Osservazione: questo aspetto è l’unico condiviso anche dall’interpretazione liberale classica. Rileviamo però che nella maggior parte delle istituzioni federali [3] la democrazia diretta, che pure sarebbe facilitata, non è istituita.
b- L’amministrazione locale sarebbe più personalizzabile alla realtà locale;
Osservazione critica: questo aspetto sembrerebbe valido solo quando riconducibile al punto a) [4].
c- La maggiore contiguità con gli amministrati permette a questi ultimi una sorveglianza più stretta degli amministratori [5].
Osservazione critica: non vi è alcuna garanzia che un despota o demagogo di una piccola comunità sia meno despota o demagogo che in una grande. Esattamente come un’organizzazione di stampo mafioso abbia meno influenza su una amministrazione piccola che su una grande.
d- La dimensione ridotta sarebbe più semplice da amministrare;
Osservazione critica: anche questo aspetto è molto opinabile [6].
e- La maggiore facilità di spostarsi in una entità attigua con condizioni amministrative migliori (democrazia coi piedi).
Osservazione critica: si potrebbe dubitare che la possibilità di emigrare costituisca un particolare vantaggio.
f- La piccola dimensione impone naturalmente l’apertura dei confini commerciali (libero commercio).
Osservazione critica: l’esempio dei dazi dell’età comunale testimonierebbe il contrario. Non è un caso, probabilmente, che oltre alla difesa militare ed ai rapporti internazionali, la prima federazione USA delegava al governo federale anche la sorveglianza del mantenimento dei liberi commerci interni. Così come la Costituzione Svizzera del 1848 che eliminò 600 anni di dazi interni.
In sintesi, il federalismo libertario (che, se non fosse un neologismo, dovrebbe essere denominato confederalismo [7a]) sostiene che non sia necessaria alcuna sovrastruttura amministrativa che sorvegli l’evoluzione di un sistema politico costituito da piccole unità amministrative autonome e ne garantisca il rispetto dei diritti individuali, in quanto la piccola dimensione ne garantirebbe l’ottimizzazione etica e giuridica in modalità immanente [7b]. Leggere a questo proposito anche il federalista libertario L.Kohr (qui).
L’impressione del liberale classico, leggendo l’ottima descrizione del federalismo libertario ad opera di Carlo Lottieri, è l’attuazione di una curiosa personalizzazione delle entità autonome (in questo caso le regioni), che vengono assunte come portatrici di diritti naturali in luogo degli individui. I quali, al contrario, risultano completamente trascurati.
I PRINCIPI ISPIRATORI, NELL’INTERPRETAZIONE LIBERALE CLASSICA
Per il liberalismo, il federalismo non riguarda la filosofia giuridica, ma quella istituzionale. Che il liberalismo imposta sul contrattualismo (e quindi sulla democrazia diretta) e sulla separazione dei poteri.
Infatti, per il liberalismo, le istituzioni federaliste altro non sono che una impostazione verticale della separazione dei poteri, con la struttura locale che agevola l’amministrazione in democrazia diretta, e quella sovralocale predisposta alla sorveglianza [8] ed al confronto delle amministrazioni locali, al veto di provvedimenti che violassero l’elenco costituzionale (bill) dei diritti inalienabili dell’individuo, al coordinamento normativo laddove richiesto dalle entità locali, alla individuazione delle comunità più corrette a cui attribuire la gestione delle proprietà condivise.
ESEMPI
- Un esempio storico importante, ai fini di sorveglianza e garanzia, è quello del habeas corpus inglese di fine ‘600. Secondo questo, l’arrestato (dai funzionari locali) doveva essere materialmente (corpus) tradotto, entro tre giorni, alla custodia del magistrato del re (potere sovralocale), insieme a tutte le motivazioni dell’arresto oltre ad altre garanzie per l’arrestato (conoscenza accusa, nomina avvocato di fiducia etc.). La garanzia per il cittadino era proprio essere giudicato da un funzionario che fosse considerabile “terzo” rispetto alle vicende ed alle conoscenze locali, nonché “garante” per ruolo istituzionale.
- Un esempio di veto è quello del referendum svizzero che avrebbe violato i diritti degli imprenditori che assumevano frontalieri ed il cui risultato sarebbe stato cassato dalla corte costituzionale federale.
- In relazione alla sorveglianza e confronto delle amministrazioni, ecco l’esempio negativo italiano dell’eclatante differenza di spesa delle prestazioni mediche del servizio pubblico regionale tra una regione e l’altra. Oppure, i tempi di giudizio estremamente differenti tra un tribunale ed un altro. L’assenza di istituzioni di sorveglianza, confronto ed eventuale commissariamento delle amministrazioni inefficienti impedisce la correzione delle evidenti storture.
- La corretta individuazione della proprietà pubblica, significa che le comunità locali gestirebbero le proprietà il cui interessi riguarda una comunità locale, mentre gli impianti strategici nazionali (ad esempio quelli militari) sarebbero gestiti dallo Stato.
- Un esempio di ottimizzazione amministrativa conseguente la devoluzione è l’intera gestione delle tutele documentali e paesaggistiche. Come già espresso dalle linee guida europee, l’urbanistica dovrebbe sempre ricercare il vantaggio dei residenti (e quindi la loro volontà, in modalità diretta). Cosa che leggi generali nazionali non sono in grado di fare, né un qualunque funzionario ministeriale ancorché assegnato ad una compagine locale.
In sintesi, la sorveglianza sovralocale si tradurrebbe sia in garanzia per il cittadino, sia in uno stato perenne di concorrenza tra un’amministrazione e l’altra.
FEDERAZIONE E CONFEDERAZIONE
La differenza principale è che il potere confederato non può essere esercitato direttamente nei confronti dei cittadini, bensì regola solamente i rapporti interni tra gli Stati e di questi nei confronti degli Stati esteri.
Risulta quindi inutile come strumento di garanzia dei diritti individuali, ovvero l’unico obiettivo di qualsiasi istituzione politica secondo il liberalismo classico. Può essere al massimo una sovrastuttura, per rappresentare ad esempio un’unione commerciale od anche militare. Insomma un patto od una serie di patti senza nessuna pretesa di garantire il rispetto dei diritti individuali dei cittadini di un paese o la buona amministrazione dei loro beni condivisi.
Al contrario, per il libertarismo è la forma istituzionale più auspicabile. Per altri, una necessaria struttura intermedia, destinata a diventare una federazione una volta concordata una Costituzione, giuridica ed istituzionale, che vincoli le entità contraenti anche nei confronti dei loro cittadini [9].
Esempi di confederazione sono oggi la Lega Araba, l’Unione Africana, il Mercosur, l’Unione Russia e Bielorussia e, secondo alcuni, l’Unione Europea.
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Note a pié di pagina
[1] Da Wikipedia: “La condizione di un insieme di entità autonome, legate però tra loro dal vincolo di un patto (in latino, appunto, foedus, “patto, alleanza”).”
[2] La Treccani non concorda con la definizione succitata. La nota enciclopedia rifiuta come esempio storico il pluralismo politico medioevale (da cui nacque ad esempio la confederazione Svizzera) e lo associa invece allo Stato Moderno, rifiutando teorizzatori come Althisius ed indicando la raccolta di scritti di A. Hamilton ai cittadini di New York come la più importante teorizzazione del federalismo.
[3] Elenco delle istituzioni federali in fondo a questa descrizione di Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_federale.
[4] Nel senso che personalizzare il sopruso sarebbe poco auspicabile, sia per gli obiettivi giusnaturalisti che per l’ottica contrattualista.
[5] Secondo Marco Bassani, uno dei filosofi federalisti più noti oggi in Italia:”L’amministrazione migliore è quella che vede il capo di essa abitare ad un tiro di schioppo dall’abitante più lontano“.
[6] In realtà, vediamo piccoli condomini che litigano anni per prendere semplici decisioni, contro una semplice ordinanza ministeriale nazionale che in due giorni è capace di imporre decisioni rilevantissime come chiudere immediatamente (lock down) quasi tutte le attività economiche per mesi ad un intero paese. A favore della piccola dimensione citiamo invece il vantaggio che la crisi economica di una piccola istituzione è più gestibile di una grande, sia attraverso il credito che mediante riorganizzazioni immediate e snelle.
[7a] Guglielmo Piombini: << L’unico vero federalismo sarebbe quindi quello confederale, mentre il concetto di “Stato federale” è ritenuto un ossimoro.>>
Un’ è qui.
[7b] In altre parole: la possibilità anche remota che una piccola comunità possa, al contrario, evolvere in una congrega horror, tipo una Corleone amministrata dai Corleonesi, od una tribù di cannibali, viene escluso per dogma.
Il fatto che esistano istituzioni piccole come l’Albania o il Montenegro in cui la garanzia del diritto individuale e la correttezza amministrativa è ben inferiore a quella di paesi molto più grandi come un qualunque stato americano o canadese o australiano o britannico viene considerato un dettaglio trascurabile.
[8] Tale sorveglianza non significa necessariamente coercizione, ma soprattutto informazione neutrale e dettagliata di confronto con le altre entità locali e con l’elenco dei diritti inalienabili dell’individuo da parte di un ente terzo.
[9] Come la Svizzera, prima Confederazione, poi dal 1848 stato federale vincolato da una costituzione (anche seha sempre mantenuto la denominazione di Confederazioen Svizzera). Da notare che solo successivamente la Federazione istituì gli strumenti di democrazia diretta quali il referendum e le leggi di iniziativa popolare.
Paolo Bonacchi
1 Feb 2022Aver escluso P.J.Proudhon da questo studio sulla contrattualià POLITICA è esattamentee comecome voler parlare del Vangelo senza MAI CITARE GESÙ CRISTO.
Paolo Bonacchi
1 Feb 2022Aver escluso P.J.Proudhon da questo studio sulla contrattualià POLITICA è esattamente come voler parlare del Vangelo senza MAI CITARE GESÙ CRISTO.
guido cacciari
2 Feb 2022Ottimo commento. Chiederò di integrare con un paragrafo sui teorici del federalismo. Ovviamente, prima di Proudhon, e ben più importante, abbiamo avuto Jefferson. O meglio, tutti i padri costituenti americani hanno scritto parecchio sull’argomento. Ma anche Locke, o meglio l’intera lotta della camera dei comuni seicentesca per la sottoscrizione dell’habeas corpus.
Proudhon, che è classificato tra i socialisti utopisti, ha teorizzato come una banderuola tutto ed il suo contario (come tipico degli scrittori idealisti della sua epoca) partendo da “la proprietà è un furto” a “la proprietà è libertà”- Così come il suo federalismo, che ha subito un’evoluzione che mi ricorda molto quella di Marescotti nel suo “monologo sulla Romagna”. Daltronde, confondendo il federalismo col localismo, l’esempio storico esemplare sarebbe il feudalesimo.
Comunque è un buon suggerimento. Si può aggiungere anche l’italiano Miglio (liberale classico), così come i sui eredi Bassani e Lottieri (libertari).
Valuteremo comunque se la lunghezza del paragrafo sarà compatibile con lo spirito del “breviario”.