LIBERTÀ DI SCELTA ED INFORMAZIONE

Il “diritto all’informazione” non suona familiare come gli altri. Eppure, è condivisibile l’affermazione secondo cui la libertà di scelta è condizionata dalle informazioni disponibili.

Così come l’informazione ingannevole conduce a scelte contrarie alla propria volontà, anche la semplice assenza di informazione ostacola la scelta, e può anch’essa condurre all’errore.

Il primo caso è filosoficamente classificabile come sopruso, e giuridicamente (non ovunque) come reato. A seconda del tipo di danno prodotto dall’informazioni sbagliata, tale sopruso è classificato in modi differenti:

– Truffa, se il danno è di tipo economico. Così come la pubblicità ingannevole.

– Ingiuria, diffamazione oppure calunnia, se riguarda la reputazione individuale.

– Plagio, se distorce la capacità di scegliere di personalità più deboli. Tipico può essere degli insegnanti nei confronti degli studenti, ma anche degli sfruttatori della prostituzione etc. Deriva dal latino plagium, che significava “riduzione in schiavitù”, e che ora si intende in accezione psicologica e culturale. In Italia tale reato è stato abolito nel 1980.

– Propaganda, se le informazioni ingannevoli hanno l’obiettivo di pilotare il consenso politico. Anche questo tipo di sopruso non è considerato reato nel nostro paese. Storicamente, esso è assimilabile alla Demagogia (l’uso di parole ed atteggiamenti ad effetto per attarre consenso), condannata dagli antichi.

Il secondo caso, cioè l’incompletezza di informazione, è trattato in Italia come illecito (amministrativo) solo nel caso delle informazioni commerciali. Con arbitrio normativo nella scelta delle informazioni e dei prodotti a cui tale illecito va esteso.

In realtà, la completezza dell’informazione ai fini di salvaguardia della salute, nonché delle scelte inerenti il valore (inerente la difesa della proprietà privata) dovrebbe essere un diritto di tipo generico. La definizione del potere di informazione pubblica come “quarto potere” (così definito prima dal “Cicerone britannico”  Edmund Burke nel 1700, poi consacrato come tale dal film omonimo di Orson Wells) imporrebbe poi anche per questo la separazione dagli altri poteri ai fini di sorveglianza.

Così come anche nei casi di plagio e propaganda: sia il diritto alla completezza che quello alla correttezza dell’informazione dovrebbero essere riconosciuti e protetti.

In questa sezione della rubrica, vengono perciò trattati i seguenti approfondimenti:

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