GIUSNATURALISMO: la libertà individuale

Cos’è la Libertà Individuale nel giusnaturalismo

Il diritto alla vita include, come detto, il diritto di cercare di dargli un senso, un significato. C’è chi ha parlato di autorealizzazione, chi di ricerca della felicità (Jefferson). A questo fine, ogni individuo avrebbe quindi diritto alla massima libertà possibile.

In particolare, neanche l’autorità pubblica può conoscere gli obiettivi che ogni individuo, diversamente da ogni altro e diversamente in ogni momento, si prefigge per dare un senso alla sua vita.
Quindi, secondo il giusnaturalismo l’attività dell’autorità pubblica deve limitarsi a difendere la libertà personale di ogni individuo, ovvero la sua discrezionalità nell’utilizzo del suo tempo e della sua libertà di movimento, da chi tenti di ostacolarla. Credere invece che sia l’autorità pubblica a dover realizzare sogni e desideri o esigenze individuali è quindi antitetico al giusnaturalismo.

Lo stesso diritto alla proprietà privata deriva
direttamente dal diritto alla libertà individuale intesa come sopra citato. Non solo perché proprietà significa effettivamente anche libertà, ma anche perché può coincidere con gli obiettivi individuali. Il filo logico Lockiano vita->libertà individuale->proprietà privata è quindi rigoroso ed immediamente  condivisibile.

Per quanto concerne il “limite” alla libertà individuale, esso è stato definito in diversi modi, comunque equivalenti: quello isonomico di Locke (concetto di uguale libertà) quello etico kantiana (Devo, dunque posso) ma altrove isonomico (non leda lo stesso diritto altrui) o la sintesi di Spencer (purché non violi l’eguale libertà altrui). Non troppo dissimile dal cristianissimo “non fare altrui ciò che non vorresti fossse fatto a te” (etica della reciprocità).

Dieci conseguenze notevoli

1.2.1     DIFESA DELL’INFORMAZIONE. La libertà di scelta dipende dalle informazioni a disposizione. Fornire informazioni false viola questo diritto identificando tre tipologie di reato: truffa, plagio e propaganda. Approfondimenti qui.

1.2.2     DIFESA DAL PLAGIO. In particolare, è da rilevarsi che il reato di plagio è stato abolito in questo paese perché in contrasto con la libertà di insegnamento, con cui infatti sono state plagiate intere generazioni. Il reato di plagio andrebbe invece re-istituito ed il diritto di insegnamento abolito (o sostituito con quello di libero apprendimento). Approfondimenti qui ed un buon esempio qui

1.2.3    DISCREZIONALITA’ DI TEMPO. Nessuno dovrebbe poter disporre del tempo dell’individuo. La vita è a tempo. Chi causa lo spreco del tempo di un individuo, lo uccide un po’. Quindi, lo dovrebbe rimborsare. L’art. 23 della nostra Costituzione permette invece a qualunque organo giuridico la facoltà di imporre prestazioni personali e patrimoniali ai cittadini.

1.2.4     BUROCRAZIA. Se, ai fini del vantaggio della comunità (cioè difendere i diritti naturali – e solo per questo), un ente pubblico imponesse al cittadino attività che richiedono tempo (burocrazia), secondo il giusnaturalismo questo cittadino andrebbe perlomeno rimborsato da detta comunità.

1.2.5     LIBERTÀ DI LAVORO E DIRITTO ALLA VITA. L’imposizione di salari minimi ed il divieto di cottimo violano la libertà personale ed anche il diritto alla sopravvivenza, come vediamo ogni giorno col dramma degli immigrati senza lavoro. Ma violano anche quello, derivato, di apprendere una professione Ognuno dovrebbe poter disporre del proprio tempo come vuole. Perciò l’autorità pubblica non dovrebbe poter imporre salari minimi né impedire il cottimo ([1]). Approfondimenti su lavoro e previdenza qui. Sul salario minimo come fonte di miseria e sopruso qui.

1.2.6     IMPOSTE. L’unica imposta che ha senso è quella sulla parte imponibile (calcolata in modo da non pregiudicare sopravvivenza e salute) del reddito delle persone fisiche. Differente invece è la posizione sulle tasse. Approfondimenti qui.
Di particolare rilevanza per l’ostacolo alla libertà individuale è l’imposta sul valore aggiunto. Tra l’altro, è priva di senso proprio perché colpisce un concetto così auspicabile come il valore aggiunto (come se fosse ancora valida la teoria del plus valore quale furto al lavoratore). Ma anche le alternative straniere quali l’imposta sugli acquisti ostacolano gli acquisti e quindi l’economia, e con questa la libertà di iniziativa. Altri approfondimenti qui.

1.2.7     POLITICA ED ECONOMIA. Quando l’amministrazione pubblica gestisce o partecipa ad attività a scopo di lucro compie due misfatti: altera il mercato (quindi pregiudica la libera concorrenza) e pregiudica la propria capacità di difendere il  cittadino da soprusi di tipo economico. Perché nessun ente può sorvegliare se stesso. Tipico è l’esempio di partecipazione alle utilities di gestione rifiuti.
Andrebbe perciò ribaltato l’articolo della Costituzione che prevede il finanziamento degli enti locali mediante la partecipazione ad attività a scopo di lucro. Tale partecipazione andrebbe invece vietata a qualunque ente pubblico.

1.2.8    POLITICA E FALLIMENTI. Quando l’autorità pubblica interviene per evitare un fallimento, compie un misfatto contro la libertà individuale, ed un altro contro l’approccio contrattualista alla politica. Il primo, immediato contro i più virtuosi concorrenti del “fallendo”. L’altro contro l’erario pubblico. Perciò, l’intervento pubblico contro i fallimenti è assolutamente illiberale.

1.2.9  POLITICA E FALLIMENTI BANCARI. L’autorità pubblica non dovrebbe intervenire neanche per evitare i fallimenti bancari.  Ma solo attuare attività di sorveglianza e deterrenza nei confronti della malagestione. Per evitare che il fallimento bancario abbia qualunque conseguenza sul mercato monetario (e quindi sulla proprietà privata) e sul sistema bancario, basterebbe che la banca centrale faccesse il suo lavoro (garantire i depositi in conto corrente, mantenendo così inalterata la dimensione dell’aggregato M1).

1.2.10 URBANISTICA E LIBERTÀ.  Anche l’urbanistica si può interpretare  come quella branca delle attività amministrative pubbliche intesa alla difesa della salute, della libertà di movimento ed iniziativa e del valore della proprietà immobiliare dell’individuo rispetto ai possibili soprusi conseguenti l’attività edilizia. Non, quindi, l’arbitrario vantaggio sociale, o l’ancor più soggettivo valore estetico. Approfondimenti sull’urbanistica liberalista qui.

 

 

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