La carrellata di definizioni che seguono sono fondamentali nel dibattito giusnaturalista (es. 1, 2, 3, 4) . Possono però differire da definizioni degli stessi termini proposte da culture giuspositiviste, ma anche da alcune interpretazioni più di tipo libertario (*) che liberale classico.
DIRITTI NATURALI
I diritti naturali si identificano nell’istintivo rispetto di ogni essere umano nei confronti degli altri soggetti della propria comunità (intesi quindi, per semplicità di esempio, come amici, compagni etc.). Non si tratta, quindi, di pretese di ricevere qualcosa che non si ha, bensì di rispetto di se stessi e di ciò che si ha già.
DIRITTI DELL’INDIVIDUO
I diritti naturali del cui rispetto dovrebbe godere qualunque individuo sarebbero, in ordine gerarchico: la vita (intesa sia come incolumità che come aspirazione ad autorealizzarsi), la libertà personale, la proprietà privata e la salute. Gli ultimi tre sono in realtà impliciti nel primo. Da questi quattro ne derivano poi per deduzione molti altri.
INDIVIDUO
Individuo è ogni essere umano. Però la difesa dell’individuo da parte di una comunità è facilitata, ed in parte giustificata, se l’individuo è individuato, ovvero identificato. La ovvia necessità pratica trova immediata corrispondenza nell’etica naturale. Quella che assume l’identificazione di un individuo (chi sei? come ti chiami?) come il primo passo per l’accettazione in una comunità.
PENA
La difesa dei diritti è attuabile mediante lo strumento pena. La pena, nell’approccio giusnaturalista, dovrebbe essere costituita sempre da tre parti: risarcimento (del danno causato), rimborso (delle spese di giustizia ed eventuale detenzione) e deterrenza [1]. Se il reo non ha la disponibilità economica (diritto gerarchicamente inferiore alla libertà personale) per farvi fronte, dovrebbe quindi essere soggetto a detenzione ai fini di lavoro remunerato finché non ripaga l’intera pena [2].
DIRITTI DEL CITTADINO
I diritti classici dei cittadini, ovvero degli individui accettati definitivamente come parte di una comunità, sono i cosiddetti diritti politici, cioè la facoltà di partecipare alle decisioni amministrative della comunità.
È però innegabile anche l’esistenza di un sentimento naturale, cioè istintivo, all’interno di una comunità così definita, che viene identificato come solidarietà. Cioè l’istinto di aiutare collettivamente un membro colpito da imprevisti che ne potrebbero pregiudicare l’incolumità (salute e sopravvivenza). Ma perché tale aiuto sia conforme al giusnaturalismo, esso dovrebbe replicare effettivamente le modalità di erogazione della comunità elementare (prestito indiretto – vedere più sotto e nella voce specifica).
CITTADINO (*)
Dovrebbe essere cittadino (quindi beneficiare non solo del rispetto, ma anche della solidarietà della comunità, nonché della possibilità di partecipare alle scelte amministrative della comunità) chiunque abbia ambedue questi requisiti:
– conosca le regole di convivenza e comunicazione nella società (jus culturae). Dovrebbe essere questo l’obiettivo della scuola dell’obbligo.
– sia soggetto potenzialmente (raggiunte le condizioni di autosufficienza economica [3] ), al pagamento delle imposte alla comunità [4].
I minori presenti nel territorio sono considerabili tutti cittadini in potenza (alla soddisfazione di quanto sopra), perciò aventi diritto sia a solidarietà che a tutela (anche rispetto ai propri genitori se colpevoli di soprusi o se auto dichiarantisi inadeguati).
Da quanto sopra, la cittadinanza risulterebbe acquisita per:
. I nati sul territorio da cittadini (jus soli + jus sanguinis). È normalmente considerato garanzia dei due requisiti sopra.
. I nati sul territorio da non cittadini (solo ius soli) o contrario (solo jus sanguinis) purché dotati di jus culturae adeguato (cioè anche acquisito in paesi di cultura simile, oltre alla conoscenza della lingua della comunità).
. Tutti gli altri: un certo numero di anni di residenza senza reati e con contribuzione fiscale (*).
Secondo logica, la residenza nel paese dovrebbe comunque essere condizione necessaria sia per l’esercizio dei diritti politici che per il ricorso alla solidarietà della comunità.
SOLIDARIETÀ’ (*)
Al fine di evitare arbitrio politico, parassitismo ed ingiustizie, nonché impedire sprechi, ma anche per replicare l’etica sociale naturale, la solidarietà non si dovrebbe esprimere come regalìa, bensì come prestito d’onore. E mai come versamento diretto al cittadino, bensì come acquisto del prodotto o servizio di cui necessita al fine di vita, salute e reintegrazione attiva nella comunità (sistema dei buoni).
NOTE
(*) Queste definizioni differiscono dall’interpretazione “libertaria” per tutto ciò che concerne il riferimento a tributi, cioè alla possibilità dell’istituzione spontanea di una “cassa comune” o di “collette” nell’ambito organizzativo di una comunità spontanea elementare.
[1] Quota definibile economicamente, la cui soggettività andrebbe evitata mediante la giurisprudenza, ed in assenza di questa da giuria popolare.
[2] Questa è la concezione di pena con cui Beccaria convinse i governi di mezza Europa ad abolire la pena di morte, in quanto meno deterrente e meno utile della pena detentiva.
[3] Le imposte sono tributi applicati al reddito imponibile delle persone. Nell’approccio giusnaturalista, per imponibile delle persone fisiche si intende quella quota di reddito da cui sono sottratte (dedotte) le somme necessarie alla vita ed alla salute di tutti coloro che dipendono da quel reddito. Tale approccio permette al cittadino di scegliere un livello retributivo ed uno stile di vita soggetto o meno ad imposte. (es.: Svizzera. E i sistemi fiscali federali in generale).
[4] Infatti, le imposte sono direttamente correlate sia ai diritti politici (no taxation without representation, che vale anche al contrario) sia al rapporto contrattualista della concezione liberalista dell’autorità pubblica (tanto più per i diritti del cittadino inerenti la solidarietà della comunità). Per approfondire: voce specifica sui tributi.
Inoltre, la soggezione dell’imposizione alla rappresentanza significa la soggezione della variazione dei tributi al consenso diretto dei cittadini (come in Svizzera e nei sistemi federali in generale). In particolare, a quello di coloro che le pagano (cioè solo a coloro dotati di reddito imponibile) – principio in contraddizione con il concetto di suffragio universale.