GIUSNATURALISMO (Ugo Grossi)

DEFINIZIONE

Il Giusnaturalismo (diritto naturale) è la teoria secondo cui le leggi che regolano una società devono semplicemente replicare quell’etica naturale che ogni uomo, privo da condizionamenti e plagi culturali, sente istintivamente (naturalmente) come giusta.

Secondo i giusnaturalisti, non è un caso che jus, che in latino significa legge, sia anche il prefisso di justum (giusto). Né è un caso che right significhi sia Diritto, in senso di Legge, che giusto. Purtroppo, non è un caso neanche che questa correlazione non sussita né nelle lingue derivate dallo stesso latino né in tedesco.

Secondo Locke (che ha cristallizzato i termini del giusnaturalismo dopo secoli di interpreti, dal Sofocle dell’Antigone a Hobbes, passando per Cicerone, Agostino, Tommaso, Grozio e tanti altri) la norma istintiva fondamentale è quella del diritto alla vita, che ritiene “inalienabile”, cioè non prevaricabile da nessuno. Intesa sia come sopravvivenza che come autorealizzazione, ovvero ricerca di un significato individuale. Da questo diritto, inteso come pretesa individuale da rispettare, discendono tutti gli altri per logica deduttiva, in particolare la libertà personale, la proprietà privata e l’incolumità.

TEORIE OPPOSTE

Opposto al giusnaturalismo è il positivismo giudirico (“positivo” perché “impositum”, cioè “imposto”), ovvero quella teoria che sostiene che obiettivo unico della norma è quella di essere “efficace“, senza alcuna pretesa di essere moralmente “giusta”. Ad esempio, le leggi razziali in Germania lo furono, come sostenne Kelsen, il più noto dei filosofi giuspositivisti ma anche ebreo in fuga.  L’errore macroscopico del positvismo giuridico, attualmente in auge, è quello di confondere la filosofia del diritto con quella delle istituzioni.

Errore simmetricamente opposto a quello normativista (che teorizza il Rechtsstaat = Stato di Diritto – tanto osannato perché il suo significato filosofico è in realtà sconosciuto) è quello hegeliano dello Stato etico. In questo caso, la confusione sta nella proposta di una teoria del diritto come se fosse una teoria istituzionale. Viene quindi posto come obiettivo dell’Istituzione pubblica (lo Stato hegeliano – definito come sostanza etica consapevole di sé) quello di teorizzare una morale individuale che abbia come obiettivo il bene dell’istituzione stessa, ed allo stesso tempo l’ancor più vago “bene universale”.

DEDUZIONI

Dalla definizione di Locke deriva che il giusnaturalismo:

– Punta necessariamente ad un sistema giuridico individualista, che si disinteressa del vantaggio di una comunità, limitando la propria funzione al difendere il rispetto degli individui che la compongono. Il fatto poi che le conseguenze inintenzionali dell’azione individuale risultino vantaggiose per l’intera società è un notevole corollario, ma non il principio ispiratore (che è invece prettamente morale).

– Non esclude la gestione delle inevitabili proprietà condivise di una comunità (di cittadini), ma sempre con lo scopo di difendere il diritto individuale di ogni cittadino.

– Non esclude la gestione del naturalissimo istinto di solidarietà tra i membri della comunità (sempre di cittadini), ma sempre nella replica dell’etica naturale (approfondita nella sezione specifica).

– Si esprime principalmente con norme di tipo negativo, ovvero come divieti a comportamenti che possano nuocere ad altrui.

– Distingue il diritto inteso come norma generale (da intendersi quindi costituzionale ed ispiratore delle interpretazioni giudiziarie e dispositive, sull’esempio dei bill of rights britannici ed americani) dalla giurisprudenza (common law), ovvero la storia delle sentenze, che rappresenta l’applicazione diretta della norma costituzionale e che garantisce automaticamente l’isonomia del diritto, ovvero la necessità che ogni caso uguale sia giudicato parimenti.

– Giustifica il ricorso alle giurie popolari, ma solo quando la giurisprudenza sia insufficiente, specialmente nella determina della quota di deterrenza della pena, che può più facilmente dipendere dalle circostanze specifiche ma non deve essere arbitrio di un giudice.

A fianco (o di seguito, se si utilizza un dispostivo mobile), i seguenti approfondimenti:
– una carrellata di questi diritti dedotti del giusnaturalismo;
– la confutazione delle due principali critiche al giusnaturalismo: quella epistemologica (chi decide cosa è naturale?) e quella etica (la constatazione di comportamenti amorali).

Questo articolo ha 9 commenti.

  1. E’ interessante vedere che la proprietà verrà considerata successivamente (dalla scuola austriaca) più fondamentale della vita, nel senso che l’elemento centrale della libertà dell’uomo sarà la proprietà e la vita stessa diventerà intangibile non in quanto tale (dirigo alla vita) ma perché di proprietà del soggetto (diritto alla proprietà).

    1. A volte ho qualche difficoltà ad ammettere una “scuola austriaca”, nel senso che, nonostante la quantità di filosofi politici ed economici austriaci di ispirazione liberalista, riscontro differenze tra loro, specialmente in Rothbard. Ricordi dove si trova citato questo approccio?

      1. Direi che è uno dei concetti centrali della scuola.
        In ogni caso, sicuramente nell’Etica della libertà.

    2. Ritengo che questo punto di vista resti un po’ deficitario in un paio di aspetti. Il primo è epistemologico. Cioè, “perché?”. Qual’è la “giustificazione” di questo immanente “diritto di proprietà”? Infatti, se non sbaglio Rothbard abbandona l’approccio giusnaturalista in favore di quello utilitarista. Si rifà più a Hume che a Locke.

      Locke invece parte dallo “stato di natura” (intendendo quello privo di autorità pubblica), in cui l’individuo singolo semplicemente può fare quello che vuole. Ed il frutto di questa libertà diventa suo, proprio perché parte della sua libertà (cap. II del II trattato, ed anche altrove). L’esempio più tipico è quello di cui discutemmo, della proprietà fondiaria. Non è il fondo ad essere di proprietà, ma il frutto della sua attività che si trova in quel fondo (alberi, campi, prati etc.) che crea il diritto.

      Smith invece, nei “sentimenti morali” parte dai due concetti di “Prudence” e “Sympathy”. La “Prudence” è la cura di se stessi, ovvero l’innegabile istinto di sopravvivenza. Da cui discendono per deduzione tutti gli altri diritti classici. La Sympathy è l’immedesimazione nel prossimo. Da cui discenderebbero anche tutte le leggi morali, ovvero il “giusnaturalismo” in forma più completa.

      L’austriaco (vedi?) Victor Frankl invece parte da un concetto più esistenziale. Ogni individuo viene al mondo, e dopo un po’ comincia a chiedersi perché. Ed a ricercare uno “scopo” nella propria vita. Quello stesso scopo che T. Jefferson chiama, nella Dichiarazione di Indipendenza USA, il diritto alla “ricerca della felicità”. Che sostituisce il III diritto di Locke, ovvero la proprietà privata, per il semplice fatto che sono sinonimi, come ben spiega M.Bassani nei suoi ben quattro trattati su Jefferson.

      Ecco, quest’ultimo è l’approccio che mi piace di più. Perché, anche se il percorso epistemologico è altrettanto rigoroso di quello di Smith, conduce ad una interpretazione etica a mio avviso più semplice per il giurista.

    3. Il secondo aspetto per cui mi sembra lacunoso fondare l’etica liberalista sull’autoevidenza (o sulla convenienza) del diritto alla proprietà privata, è la difficoltà di dedurne l’inalienabilità della libertà personale. Cioè: “OK, tutto tuo, ma fai lo stesso quello che dico io”. Oppure: “Caro proprietario, perché mai non posso truffarti, plagiarti, romperti le balle, etc….”?

      1. Cosa significa?

        1. Voglio dire che se fondi la tua filosofia giuridica sul postulato del diritto di proprietà, ne deduci ben poco. Non riesci a completare su questa base un’intera filosofia.
          Al contrario, se parti dall’assioma morale del rispetto della vita altrui (intesa sia come sopravvivenza che come aspirazione all’utorealizzazione), ne deduci libertà, proprietà, salute e tutta una conseguente filosofia giuridica completa.

  2. Domanda di Andrea Cavallini:
    “Io mi chiedo sempre quanto sia oggettiva la valutazione di un diritto come “naturale” o meno. Se naturale è l’aspirazione alla vita, non discende da ciò il diritto dello stato sociale? Dell’assistenzialismo? Il reddito di cittadinanza non potrebbe essere inteso come un diritto naturale?”

    1. Andrea, per “diritti individuali” si intende il rispetto di prerogative che già appartengono all’individuo. Non l’azione della comunità per dotare l’individuo di prerogative che non siano già sue.
      .
      Anche il libertarismo interpreta il diritto naturale alla stessa maniera. Lottieri, quando presentò il libro di Hoppe qualche mese fa, parlò del libertarismo come “filosofia del rispetto”.
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      Il problema epistemologico, ovvero la classificabilità come “diritto naturale” del rispetto della “vita” altrui, è affrontato nella risposta precedente al commento di Bolzan, nonché futuro oggetto di un altro articolo specifico.
      .
      Altra cosa sono i “diritti del cittadino”, ovvero quelli politici e quelli di solidarietà. Trattati dal liberalismo, ma forse trascurati dal libertarismo (ce lo spiegherà la rubrica specifica).
      Anche questi andrebbero affrontati secondo l’etica “naturale”. In particolare, è indubbio che la “solidarietà” nei confronti degli appartenenti alla propria comunità sia un sentimento istintivo (la “sympathy” di Smith), e quindi da considerarsi “naturale”.
      .
      Ma è anche vero che l’etica naturale, che è ben interpretata dalla filosofia “quacker” come quella del “gruppo di amici”, non è quella della regalia o del privilegio. Bensì quella del prestito.
      Per approfondimenti, potresti già leggere l’articolo (in bozza ma già accessibile nella rubrica “liberalismo”) “Diritti econonomici e stato sociale”.

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