– CONTRATTUALISMO

1- DEFINIZIONE

In Filosofia Politica, il Contrattualismo è una teoria attinente la branca Rapporti Politici, che riguarda cioè i rapporti tra i cittadini e gli enti politici.

Secondo tale teoria, in una società modello, o ideale, dovrebbero essere i cittadini a definire il potere politico ed affidarlo all’autorità pubblica, mantenendo il completo controllo su di esso.

È un concetto molto semplice, che definisce una relazione economica, cioè un patto (ovverosia un contratto [1]), di tipo monodirezionale tra cittadino ed autorità pubblica, ed ha come fine l’affidamento di servizi.

Ma per potersi concretizzare, esso necessita di strumenti istituzionali specifici.

2- I FILOSOFI CONTRATTUALISTI E GLI EQUIVOCI ENCICLOPEDICI

Primo equivoco

Tradizionalmente vengono indicati come contrattualisti i tre filosofi Hobbes (1588-1679), Locke (1632-1704), e Rousseau (1712-1778).

I primi due sono giusnaturalisti, ovvero ritengono che l’obiettivo esclusivo dell’azione politica siano i diritti individuali, intesi come naturali [2].

Rousseau invece nega tale compito, anzi nega anche l’esistenza di diritti naturali assimilabili ad un’etica istintiva dell’essere umano inteso come animale sociale. Secondo lui, l’uomo non ha istinti sociali, e descrive come stato di natura [3] una vera e propria epoca storica, da lui ipotizzata, in cui l’essere umano non viveva in società, bensì conduceva una vita completamente solitaria. Ne conclude che l’essere umano che accetta di vivere in società alieni ad essa ogni suo diritto individuale. La sua celebre opera Il contratto sociale rappresenta quindi l’antitesi di quanto descritto dai precedenti filosofi. Non esiste alcun vincolo di mandato all’autorità pubblica. Il suo contratto agisce in senso inverso, cioè è l’individuo che rinuncia a qualunque diritto nei confronti del pubblico.

Le posizioni sono antitetiche, e perciò l’associazione di questi tre filosofi alla stessa teoria è assurda. È come indicare L. Von Mises come socialista perché ha scritto un saggio intitolato Socialismo di violenta critica di questa teoria politica. In conclusione, Rousseau non può essere annoverato tra i contrattualisti perché sostiene che le fondamenta di esso, ovvero l’esistenza di diritti individuali, siano false, e che il rapporto di forza tra individui ed autorità pubblica vada invertito.

Secondo equivoco

Un secondo equivoco che continua a corrompere la definizione di contrattualismo è la convinzione che la teoria implichi l’esistenza di un vero e proprio contratto ad origine di ogni sistema politico (vedere ad esempio qui, qui e addirittura in wikipedia laddove fortunatamente in altre fonti – ad esempio qui e qui – l’equivoco scompare). Non è chiaro da dove nasca questo comune refuso ideologico. Né Hobbes né Locke, la cui patria fu conquistata e retta dispoticamente da un’oligarchia normanna per secoli, hanno mai sostenuto una tale falsità storica.

Terzo equivoco

Un terzo equivoco, fortunatamente meno frequente, è la classificazione del contrattualismo all’interno della filosofia del diritto, associandovi ad esempio il convenzionalismo. Non è così. Il contrattualismo riguarda una branca filosofica assai lontana dalla filosofia del diritto, ovvero quella delle istituzioni, ed in particolare la natura dei rapporti politici.

Altri filosofi indicati come contrattualisti

Kant (1724-1804): anche per lui, il contratto non è un fatto storico, ma un ideale regolativo. Ed anche in Kant, come in Locke, il potere pubblico dovrebbe incontrare precisi limiti nei diritti degli individui.

John Rawls (1921-2002) viene citato come neocontrattualista. Rawls in realtà si concentra su una sorta di diritto internazionale di assistenza nei confronti delle società più povere, che poco o nulla ha a che fare col contrattualismo tradizionale.

Altri testi citano erroneamente come contrattualisti tutti i pensatori che nel corso dei millenni si sono occupati della branca rapporti politici, a partire dai sofistiti (Antifone), passando poi a Platone, Agostino, Manegoldo di Lautembach, Grozio [4] ed altri ancora. In realtà, ognuno di questi tratta l’argomento dei rapporti politici in modo assai distante dalla definizione di contrattualismo.

Conclusione

Il concetto fondamentale del contrattualismo resta l’attribuzione ai cittadini del mandato all’autorità pubblica.

Ma poiché questo concetto nasce in ambito giusnaturalista, ne risulta definita anche la natura di tale mandato: la difesa dei diritti individuali, identificati ben meglio da Locke che dal precedente Hobbes.

Ricordiamoci come Locke fosse l’interprete della Gloriosa Rivoluzione, quella in cui i cittadini (ovvero i loro rappresentanti) delegarono di un preciso mandato un monarca straniero da loro scelto (l’Orange. Successivamente un Hannover) imponendogli la magna carta, il bill of rights e l’habeas corpus.

3- DEDUZIONI PRATICHE (gli Strumenti del Contrattualismo)

Tra i mezzi istituzionali atti ad esercitare il controllo del mandato (del “contratto”), John Locke indica una serie di strumenti [5]. Altri sono identificabili nella Storia delle Istituzioni Politiche.
Questo è l’elenco, con link all’approfondimento.

.   L’Atto dei diritti inalienabili [6]. A cui andrebbe associata, per evitare contraddizioni logiche, anche la Definizione di pena.
.   Gli strumenti della Democrazia (Demarchia, per precisione) diretta.
.   Le giurie popolari,
limitati ad impostare la giurisprudenza.
.   Gli strumenti di sorveglianza diretta, tra cui vale la pena citare:
.   .   Sorveglianza sul Fisco
.   .   Sorveglianza sull’Informazione pubblica
.  
Storicamente, questo strumento è stato espresso istituzionalmente da rappresentanti specifici con soli compiti di sorveglianza e di veto, come i primi tribuni della plebe o certe presidenze repubblicane.

 4- CONTRATTUALISMO E SCETTICISMO

Contrattualismo e scetticismo sono simili, specialmente nel potere di sorveglianza, ma a stretto rigore logico non coincidono.

Se il giusnaturalismo indica i limiti e gli obiettivi dell’attività politica, e se il contrattualismo teorizza l’architettura istituzionale che permette ai cittadini di partecipare ed indirizzare l’attività politica, lo scetticismo liberale si occupa invece di ostacolare l’arbitrio politico, ovvero la possibilità che la classe politica governi, legiferi e giudichi in autonomia dai succitati vincoli ed indicazioni. Un po’ come quando i cittadini abrogano una norma con un referendum e questa invece non viene abrogata.

Il capitolo sullo scetticismo è qui, ma conviene riepilogare i suoi strumenti, al fine di poterli comparare con quelli del contrattualismo:

.    Separazione dei poteri (qui), da cui derivano, tra l’altro:
             .   Federalismo (qui)
            .   Alienazione di ammende e contravvenzioni ([7])
.   Responsabilità personale del funzionario pubblico
.   Decadenza e irripetibilità delle cariche elettive
.   Prevalenza della giurisprudenza
.   Fallibilità degli enti pubblici.
.   Remunerazione delle cariche elettive limitata al rimborso.
.   Selezione dei ruoli amministrativi remunerati ( [8]) per titoli, e degli appalti per gare. 

  5– CHIOSA

I termini contrattualismo, scetticismo, democrazia e separazione dei poteri sono strettamente legati. Ma questo collegamento, così come il significato reale di questi termini, è misconosciuto ai più.

Per questa ragione oggi sono termini utilizzati in modo errato, con significato vago, in modalità demagogica e quindi fuorviante e pericolosa.

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Note a pié di pagina

[1] dal latino contractus (participio passato di contrahĕre, ‘trarre insieme, riunire’, composto da con-, derivato da cum, e da trahĕre, ‘trarre’), termine che originariamente nel diritto romano non indicava  una fonte di obbligazioni, ma lo stesso rapporto giuridico obbligatorio sorto da un atto lecito.

[2] In particolare, Hobbes ne indica uno solo, ovvero la difesa della vita, e ritiene che l’autorità pubblica, che egli identifica col sovrano, debba decadere se viola questo unico compito a cui sarebbe vincolata. Locke invece aggiunge al mandato anche gli altri diritti naturali che egli identifica in libertà individuale, proprietà privata, salute e tutti quelli da derivati da questi. Un approfondimento sul giusnaturalismo qui.

[3] I filosofi giusnaturalisti intendono per stato di natura condizione naturale ed istintiva di ogni essere umano, non una vera e propria epoca storica.

[4] Il suo appetitus societatis, a volte, viene tradotto inspiegabilmente come contratto sociale.

[5] Il “II° trattato” di John Locke, il manifesto del primo liberalismo (dottrina whigh) è costituito da 243 “tesi”. Le prime 131 sono volte ad indicare l’obiettivo delle organizzazioni politiche (la difesa del diritto naturale). Le restanti 112 a dissertare su come il potere può deviare da questo obiettivo e come organizzare le istituzioni al fine di ostacolare questa possibilità.

[6] L’atto dei diritti inalienabili deriva dal concetto di giusnaturalismo. È però un aspetto istituzionale, anche se imposta il sistema giuridico, quindi appare più logico inserirlo nel contratto, ovvero in quella descrizione delle istituzioni che esprime il mandato alla classe politica. Potrebbe anche essere interpretato come uno strumento dello scetticismo, per arginare l’arbitrio. Lo è sicuramente, ma più che uno strumento è una base fondante dell’architettura istituzionale. E’ comunque vero che Giusnaturalismo, Contrattualismo e Scetticismo sono concettualmente legati tra loro.

[7] Cioè: il gettito di ammende e contravvenzioni non può essere utilizzato dallo stesso ente che le eleva.

[8] In base a questi concetti, vale la pena approfondire in particolare la selezione e la sorveglianza del ruolo amministrativo più importante, ovvero quello del giudice.

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